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Corte d'Appello di Bologna > Giusta Causa
Data: 20/05/2002
Giudice: Castiglione
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: Non disponibile
Parti: Giovanna L. / Cassa di Risparmio di Reggio Emilia
LICENZIAMENTO - IMMUTABILITA' DEI MOTIVI - GIUSTA CAUSA - INTENSITA' DELL'ELEMENTO INTENZIONALE - NECESSITA'.


Una impiegata di banca accusata di aver cercato di favorire un cliente a trasferire somme di denaro detenute in Svizzera senza ricorrere ai normali canali bancari era stata licenziata per giusta causa. Il licenziamento veniva impugnato avanti al Tribunale di Reggio Emilia che, pur non ritenendo sussistere la giusta causa, aveva ugualmente considerato che la condotta della dipendente fosse stata «improntata a grossolana superficialità nella valutazione della situazione» integrando una «grave violazione dei doveri professionali idonei a compromettere definitivamente il vincolo fiduciario del rapporto»; conseguentemente aveva dichiarato il recesso illegittimo per giustificato motivo soggettivo. La Corte d'Appello di Bologna ha in primo luogo ribadito la regola generale dell'immutabilità della contestazione (cfr. Cass. n. 8953/93; n. 2414/95) atteso che, diversamente, verrebbe vanificata quella possibilità di contestazione - da parte del lavoratore licenziato - a garanzia della quale l'enunciazione dei motivi è richiesta (v. Cass. n. 3564/86) pur restando fermo il potere del giudice di qualificare (diversamente) i fatti posti a base del provvedimento espulsivo. Senza censurare la sentenza di primo grado sotto questo profilo, i giudici dell'appello hanno ritenuto non sussistere la giusta causa (respingendo così l'appello incidentale proposto dalla banca) ponendo attenzione agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità dello specifico rapporto, ed in particolare all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (Cass. n. 10568/97; n. 1016/98; n. 13354/99; n. 14257/00) non ritenendo sufficiente l'irregolarità oggettiva della condotta del lavoratore a fondare il giudizio di proporzionalità tra l'illecito e la sanzione del licenziamento (cfr. Cass. n. 10957/97; n. 14257/00 ed altre) ma occorrendo invece determinare la potenzialità del comportamento del prestatore di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. n. 8139; n. 14004/00). Valutando il caso concreto, quindi, la Corte d'Appello è pervenuta alla convinzione che la mancanza accertata dell'omessa informativa ai superiori in cui era incorsa la lavoratrice non poteva essere reputata grave, e che vi fosse quindi sproporzione tra infrazione e sanzione, potendo la prima essere colpita da una (più lieve) sanzione conservativa. In conclusione veniva accolto l'appello principale della dipendente ed ordinata la reintegrazione con il pagamento di un'indennità globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva assunzione